L'Amministrazione ha diramato a tutte le Sedi ed a tutti gli Uffici il messaggio n. 0131876 del 22 settembre 2021 (che vi inoltriamo in calce alla presente) avente ad oggetto il DL n. 127/2021 e l’assenza di applicazione all'estero della disciplina sul green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro.

Nel messaggio in questione si evidenzia come l'art. 1, 1° comma, del citato Decreto limiti esplicitamente al "territorio nazionale" l'ambito di applicazione della disciplina, escludendone pertanto l'applicazione rispetto alla rete degli uffici all'estero. Aggiunge inoltre il messaggio che continuano pertanto a trovare applicazione presso la rete l'art. 263, comma 4 del D.L. n. 34 del 2020 e le relative istruzioni diramate, da ultimo, con il messaggio n. 93151 del 3 luglio 2021.

Prendiamo atto con soddisfazione della soluzione individuata dall'Amministrazione, soprattutto in conseguenza dei fondati e ripetutamente segnalatici timori da parte di molti colleghi in servizio all'estero che non hanno potuto ottenere il Green Pass non per una loro decisione di non immunizzarsi, ma soltanto per aver utilizzato un vaccino non riconosciuto ai fini dell'ottenimento dello stesso.

Sarà ovviamente necessario continuare a monitorare i successivi sviluppi della normativa sul punto, per scongiurare eventuali effetti negativi sul personale all'estero. Come UILPA non mancheremo di vigilare a riguardo.


La Segreteria UILPA Esteri

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Si rende noto che è entrato in vigore il Decreto Legge n. 127/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, 21 settembre, che prevede l'obbligo a partire dal 15 ottobre p.v. del possesso delle certificazioni verdi COVID ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro.
In proposito, si attira l'attenzione sull'art. 1 comma 1 del citato Decreto che, limitando esplicitamente al "territorio nazionale" l'ambito di applicazione della disciplina, ne esclude la applicazione rispetto alla rete degli uffici
all'estero. In ragione di quanto illustrato, continuano pertanto a trovare applicazione presso la rete l'art. 263, comma 4 del D.L. n. 34 del 2020 e le relative istruzioni diramate, da ultimo, con il messaggio citato in riferimento (n. 93151 del 3.7.21).
Per quanto concerne invece le modalità operative di attuazione dell'obbligo di possesso di certificazione verde anti COVID al Ministero, questa Direzione Generale si riserva di fornire un più completo quadro informativo non appena tali modalità saranno definite, anche alla luce delle eventuali linee guida adottate ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.L. n. 127/2021.
In ogni caso, questa DGRI continua a restare a disposizione degli uffici della rete estera per eventuali chiarimenti che si rendessero necessari a seguito della evoluzione delle normative locali.