Lo scorso 11 gennaio è stata depositata la sentenza 4/2004 della Corte Costituzionale. La sentenza: “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.” 

L’art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recitava: “ L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità.” 

Senza la cassata previsione riprende vita pienamente il dettato del citato articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 che recita: “… Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1° gennaio 1994…” 

Tra gli accordi di comparto prorogati dal citato art.7 ci sono gli accordi del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri, recepito   dal Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44 e quello del 2 agosto 1989 concernente il personale del comparto degli Enti Pubblici non Economici, recepito dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990 n. 43. Entrambi i Decreti prevedono che sia riconosciuta (al compimento di un determinato numero di anni nello stesso livello: 5, 10 o 20 per i Lavoratori dei ministeri, 6 anni per tutti i livelli dal 1 allo 8 e quattro anni per la IX qualifica negli EE.PP.non EE.) una Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA): “…al maturare della stessa anzianità minima nell'arco della vigenza contrattuale…” . 

La platea dei lavoratori interessati è quindi formata dalle lavoratrici e lavoratori che abbiano maturato la detta anzianità al massimo entro e non oltre il 31/12/1993. 

La sentenza in questione è stata già pubblicata in G.U., riguarda tutto il personale dei Ministeri e delle Agenzie Fiscali e richiede la necessità da parte degli interessati di un atto di diffida e messa in mora nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza (nel nostro caso ovviamente il MAECI) per ottenere gli emolumenti di spettanza. 
La Uilpa Territoriale di Roma e Lazio, in ottemperanza alla nota del 23 gennaio u.s. della Segreteria Nazionale UILPA che demanda alle strutture territoriali la gestione delle istanze, è a disposizione anche degli iscritti alla UILPA MAECI con attività di consulenza, assistenza e di inoltro delle stesse
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La Segreteria