Al termine di una lunga gestazione, durata parecchie settimane anche in conseguenza delle pressioni ricevute da tutte le OO.SS., l’Amministrazione ha nei giorni scorsi diramato una nuova ipotesi di articolato del DPR 54/2010 e del DPR 95/2010 sulla cui riforma la stessa è determinata a procedere.

Riguardo quest’ultima versione del DPR 54/2010, contrariamente a quanto sono abituati a fare altri, ai quali piace lanciare accuse senza articolare, senza spiegare e, soprattutto, senza fare controproposte, vi proponiamo di seguito un’analisi comparativa tra i commi del vigente e del nuovo DPR. 54 relativi alle modalità di individuazione del sostituto dell’agente contabile “titolare”, anche perché, a ben vedere, si tratta dell’unica critica puntuale mossa da FLP che, a tal riguardo, scrive “…  le funzioni di quest’ultimo possono essere attribuite ad altro personale, sia di Seconda sia di Terza Area, qualunque esso sia, senza considerare grado e profilo professionale, né eventuali competenze acquisite in carriera”. Ognuno potrà così vedere che i cambiamenti apportati alla norma vanno proprio nella direzione di mitigare quel “qualunque esso sia”, motivo principale della critica avanzata dalla FLP nei confronti delle nostre organizzazioni sindacali.

NUOVO TESTO:

  1. …... In caso di assenza o impedimento del cancelliere contabile, l’agente contabile è individuato con provvedimento del titolare dell’ufficio all’estero tra i dipendenti di qualifica non dirigenziale assegnati a un posto funzione non inferiore a cancelliere, tenuto conto, ove possibile, dei compiti per i quali è stata disposta l’assegnazione all’ufficio. In mancanza di detta individuazione, le responsabilità dell’agente contabile incombono temporaneamente sul titolare dell’ufficio all’estero.

TESTO VIGENTE (dal 2010)

  1. In caso di assenza o impedimento dell'agente contabile o del consegnatario le relative funzioni possono essere temporaneamente affidate, mediante provvedimento del titolare dell'ufficio, ad altro dipendente di ruolo che assume con l'incarico le responsabilità' relative.

Il confronto mette in evidenza che:

  1. è proprio nella versione vigente che “qualunque” dipendente di ruolo può assumere l’incarico di agente contabile. Nella nuova versione qualche “paletto” è stato messo: l’incarico potrà essere affidato a un dipendente di ruolo, non dirigente, e che occupi un posto-funzione non inferiore a cancelliere (oggi, volendo, si potrebbe arrivare fino al commesso).
  2. Nella nuova versione si dice anche che, in sede di individuazione del sostituto dell’agente contabile si dovrà tener conto dei compiti per i quali è stata disposta l’assegnazione all’ufficio del potenziale sostituto. Si introduce, quindi, il concetto che una valutazione sulle competenze di chi dovrà assumersi pro-tempore le funzioni di agente contabile deve essere fatta. Non è molto, certo, ma è un decisivo passo in avanti rispetto al testo attualmente vigente che a riguardo non dice proprio nulla.
  3. Inoltre, riprendendo un’espressione che era contenuta nell’articolo 75 del DPR. 18 non più vigente, abbiamo voluto – proprio perché sia chiaro che questa eventualità esiste e possa essere seriamente presa in considerazione -  che nella nuova versione fosse chiaramente scritto (e non fosse implicito come nell’attuale testo) che, in mancanza di individuazione di un sostituto dell’agente contabile mancante, le responsabilità del medesimo incombono temporaneamente sul titolare dell’ufficio all’estero: ciò, tra l’atro, smentisce clamorosamente quanto scrive FLP là dove dice che l’unico motivo di questa riforma sarebbe quello “di deresponsabilizzare i Capi Missione” che, invece, “proprio loro” dovrebbero “assumersi funzioni e responsabilità che invece l’Amministrazione vuole scaricare sulle spalle delle Aree Funzionali”. A riprova che quanto afferma FLP non è vero sta il fatto che il progetto di riforma non piace al SNDMAE: e se è così, un motivo ci sarà…!
  4. Infine, resta esattamente come è oggi, e come è stato dal 2010, l’incompatibilità tra le funzioni di coordinatore del settore amministrativo-contabile e di responsabile della spesa di III Area e le funzioni di agente contabile. Quindi, si potrà sì individuare anche una III Area che temporaneamente sostituisca il titolare della funzione di agente contabile ma, questa III Area non potrà essere quella che ha la responsabilità della gestione del bilancio, dell’impegno, dell’ordinazione e della liquidazione delle spese (ma non, appunto, del pagamento delle stesse).

Osserviamo anche che, già il titolo del volantino (… l’Amministrazione si inventa i funzionari a cavallo) denota che gli estensori dello stesso ignorano quella che è, da più di 10 anni a questa parte, la “commistione” tra II e III Area nell’assolvimento della funzione di agente contabile. Una patologia del sistema che, purtroppo già esiste, che non nasce quindi oggi e che non è dovuta a questa o a quella norma ma alla cronica carenza degli organici e di personale provvisto delle competenze giuste e necessarie per far fronte in maniera adeguata, e secondo normativa, ai fabbisogni dei settori amministrativo-contabili delle sedi all’estero. Il problema, dato dalla criticità dei numeri, in generale e in questo settore in particolare, di certo non risolvibile da un Regolamento di organizzazione, l’abbiamo denunciato sempre, verbalmente e anche per iscritto, come abbiamo da ultimo fatto nella lettera unitaria di osservazioni e proposte di modifica al DPR. 54 che abbiamo inviato all’Amministrazione l’11 febbraio scorso e che, successivamente, abbiamo diramato a tutti i nostri iscritti.

Anche il riferimento alla nostra “sostanziale condivisione del progetto di riforma”, merita una smentita in quanto, in realtà, ciò che abbiamo detto in riunione non sono state espressioni di “condivisione della riforma” ma di “apprezzamento” per il fatto che molte delle nostre proposte di modifica all’originale bozza del nuovo DPR. 54 siano state accolte e recepite nella versione finale del progetto stesso: cosa questa che smentisce anche l’affermazione di FLP secondo cui avremmo “passivamente accettato le riforme imposte dall’Amministrazione”. Inoltre, abbiamo anche espresso soddisfazione per il fatto che la versione finale del testo di riforma appare migliore, più chiara e razionale, di quanto fosse la prima versione presentata lo scorso 20 gennaio. Lo stesso apprezzamento, peraltro, è stato espresso, in riunione e nel volantino, anche da FLP!

Concludiamo rivendicando il fatto che siamo riusciti ad ottenere un propositivo spazio di interlocuzione con l’Amministrazione, pur essendo questo tentativo di riforma nato esclusivamente dalla volontà della stessa Amministrazione e nonostante fosse materia estranea a quelle contrattualmente oggetto di confronto sindacale.

Consideriamo questo solo un punto di partenza: infatti, non mancheremo di attivarci al più presto nelle appropriate sedi di confronto previste dall’ultimo CCNL per apportare anche i necessari adeguamenti alle declaratorie dei profili professionali.  Come pure, cercheremo di cogliere la favorevole opportunità offerta dal rinnovato clima di apertura al confronto ed al dialogo che sembra caratterizzare a livello nazionale i rapporti del nuovo governo con le parti sociali, per  ampliare ulteriormente anche in questa Amministrazione gli spazi di dialogo e di negoziazione con le organizzazioni sindacali e ridurre, ovvero eliminare ogni volta che sia possibile, anche solo la tentazione dell’Amministrazione a fare da sé e a ricorrere alla scorciatoia delle soluzioni legislative senza preventivo confronto con le parti sociali.

             

 

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