In questi giorni abbiamo ricevuto molte richieste di informazioni sulla recentissima sentenza della Corte Costituzionale inerente il pagamento dell'Indennità di Amministrazione in favore del personale all'estero (allegata in calce a questo comunicato).
 
Si tratta di un risultato importantissimo raggiunto dall'Avv. Domenico Naso, uno dei legali di fiducia della UIL nonché dirigente sindacale della UIL Scuola.
 
Teniamo tuttavia a precisare alcuni aspetti, per evitare incomprensioni che i comunicati di altre sigle sindacali hanno invece generato. La sentenza ha dichiarato infatti l'incostituzionalità di una norma di interpretazione autentica del DPR 18/67, contenuta nell'art. 1-bis del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148.
 
Tale articolo, aggiunto in sede di conversione, prevede che l’art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri) si interpreti nel senso che il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell’Amministrazione degli affari esteri nel periodo di servizio all’estero, anche con riferimento a «stipendio» e «assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l’interno», non include né l’indennità di amministrazione né l’indennità integrativa speciale, e che, nel medesimo periodo, al suddetto personale possono essere attribuite soltanto le indennità previste dal citato d.P.R. n. 18 del 1967.
 
Evidenziamo che la sentenza della Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità di tale interpretazione autentica limitatamente alle fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore.
 
I beneficiari di tale pronuncia sono quindi soprattutto coloro che avevano aderito ai ricorsi promossi a partire dal 2007 inerenti le Indennità maturate fino all'agosto del 2011. Le Indennità di Amministrazione successive all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica non sono invece dovute, potendo al contrario la stessa legittimamente produrre effetti per il futuro.
Chi pertanto non avesse fino ad oggi posto in essere alcuna attività di tipo legale utile ad interrompere la prescrizione, non può al contrario vantare alcun diritto sulle somme non percepite a causa del decorso del tempo.
 
Per qualsiasi ulteriore informazione sulla propria posizione, invitiamo comunque tutti gli iscritti interessati a prendere direttamente contatto con l'Avv. Naso.
 
La Segreteria UILPA Esteri